Ogni azienda con collaboratori deve sapere quali pericoli possono presentarsi sul lavoro e adottare le misure di protezione necessarie. La procedura per farlo si chiama valutazione dei pericoli: riconoscere i pericoli, stimare il rischio, stabilire le misure e verificarle regolarmente. Questa guida mostra che cosa richiede il diritto svizzero, quando una PMI deve ricorrere a specialisti della sicurezza sul lavoro e come si può costruire una valutazione dei pericoli con mezzi semplici.
Che cosa richiede la legge
A tutela della salute dei lavoratori il datore di lavoro deve prendere, secondo l’art. 6 cpv. 1 della legge sul lavoro (LL; ArG), tutti i provvedimenti che l’esperienza ha dimostrato necessari, realizzabili secondo lo stato della tecnica e adeguati alle condizioni d’esercizio; deve inoltre prendere i provvedimenti necessari per la tutela dell’integrità personale dei lavoratori. Deve apprestare gli impianti e ordinare il lavoro in modo da preservare il più possibile i lavoratori dai pericoli per la salute e dagli spossamenti (art. 6 cpv. 2 LL) e far cooperare i lavoratori (art. 6 cpv. 3 LL). L’art. 82 cpv. 1 della legge sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF; UVG) suona quasi uguale per la prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali.
L’ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI; VUV) si applica a tutte le aziende i cui dipendenti eseguono lavori in Svizzera; un’azienda esiste già con un solo lavoratore (art. 1 OPI). Per la pratica sono importanti soprattutto questi obblighi:
- Il datore di lavoro prende tutte le disposizioni e i provvedimenti di protezione conformi alle prescrizioni e alle norme riconosciute in materia di tecnica della sicurezza e di medicina del lavoro e ne controlla l’efficacia a intervalli adeguati (art. 3 cpv. 1 e 2 OPI).
- Se vengono eseguite modifiche a costruzioni, attrezzature di lavoro o procedimenti di lavoro oppure se vengono utilizzate nuove sostanze, adegua le misure di protezione (art. 3 cpv. 3 OPI).
- Se i rischi non possono essere esclusi del tutto o parzialmente mediante provvedimenti tecnici od organizzativi, mette a disposizione dispositivi di protezione individuale (art. 5 cpv. 1 OPI).
- Tutti i lavoratori vanno informati e istruiti sui pericoli e sui provvedimenti, all’assunzione e a ogni modifica essenziale delle condizioni di lavoro, durante il tempo di lavoro (art. 6 OPI).
- I lavoratori o i loro rappresentanti vanno consultati tempestivamente e in modo completo su tutte le questioni inerenti alla sicurezza sul lavoro (art. 6a OPI).
- I lavori implicanti pericoli particolari possono essere affidati soltanto a lavoratori adeguatamente formati (art. 8 OPI).
Queste disposizioni non prescrivono una forma determinata di valutazione dei pericoli. La CFSL stabilisce però nella sua direttiva 6508 che nel quadro degli obblighi generali tutti i datori di lavoro individuano nella loro azienda i pericoli e adottano le misure di protezione necessarie.
Pericolo e rischio: i termini
La direttiva della CFSL definisce i termini in modo conciso: un pericolo è una potenziale fonte di danno. Il rischio deriva dalla combinazione tra la frequenza o la probabilità di accadimento di un evento indesiderato e la gravità del danno che questo provoca. L’individuazione dei pericoli rileva i pericoli sulla base delle attività svolte sul posto di lavoro nonché delle attrezzature, delle sostanze e dei materiali utilizzati; la valutazione dei rischi è la procedura basata su un metodo riconosciuto per valutare tali rischi. Una valutazione dei rischi va effettuata almeno in caso di pericoli particolari per i quali non esistono o esistono solo in parte regole riconosciute della tecnica, di modifiche sostanziali alle stesse condizioni, di attrezzature di lavoro utilizzate per scopi diversi da quelli previsti e di lavori pericolosi e gravosi durante la gravidanza e la maternità.
La ISO 45001:2018 in vigore conosce in sostanza gli stessi passi: individuare e valutare i pericoli in modo continuo (cap. 6.1.2), eliminare i pericoli e ridurre i rischi (cap. 8.1.2) e tenere sotto controllo le modifiche (cap. 8.1.3); i numeri si riferiscono all’edizione 2018, una nuova edizione è in preparazione. Il testo della norma non viene riprodotto. Come regola pratica per l’ordine delle misure vale: prima sostituire, poi proteggere tecnicamente, poi organizzare, per ultimi i dispositivi di protezione individuale. È prassi ed è ancorata espressamente nella legge solo per i dispositivi di protezione individuale.
Ricorso a specialisti secondo la direttiva CFSL 6508
Il datore di lavoro deve fare appello a medici del lavoro e a specialisti della sicurezza sul lavoro se la protezione della salute dei lavoratori e la loro sicurezza lo esigono (art. 11a cpv. 1 OPI). Il ricorso non esonera dalla responsabilità (art. 11a cpv. 3 OPI). La Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL) lo concretizza nella direttiva MSSL 6508. Se il datore di lavoro agisce in base alla direttiva, si presume che abbia soddisfatto il suo obbligo (art. 11b cpv. 2 OPI).
Secondo il n. 2 della direttiva il datore di lavoro fa appello a specialisti quando nell’azienda esistono pericoli particolari secondo l’allegato 1 e manca la conoscenza specifica necessaria. Le conseguenze secondo la dimensione dell’azienda sono riassunte al n. 3. Fa stato il numero di collaboratori in tutta l’azienda, inclusi i lavoratori temporanei:
| Azienda | Collaboratori | Conseguenza secondo la direttiva |
|---|---|---|
| Con pericoli particolari | 10 o più | Dimostrare il ricorso o le misure adottate, definire competenze e processi, documentare l’organizzazione |
| Con pericoli particolari | meno di 10 | Dimostrare il ricorso o le misure adottate con mezzi semplici |
| Senza pericoli particolari | 50 o più | Definire competenze e processi, documentare l’organizzazione; ricorso facoltativo |
| Senza pericoli particolari | meno di 50 | Obblighi generali secondo gli art. 3–10 OPI; ricorso facoltativo |
L’allegato 1 della direttiva elenca i pericoli particolari. Citati sono, tra l’altro, lavori su attrezzature azionate meccanicamente con punti a rischio di schiacciamento, cesoiamento, taglio o trascinamento, punti a rischio di caduta con un’altezza di caduta da 2 metri, sostanze nocive, pericoli di incendio e di esplosione (compreso lo stoccaggio di liquidi infiammabili in misura superiore a 100 litri), rumore a partire da un livello di esposizione giornaliero LEX di 85 dB(A), orari pesanti come lavoro a turni e notturno nonché sollecitazioni all’apparato locomotore, ad esempio per posture forzate o la movimentazione di carichi. L’elenco fa stato per l’obbligo di ricorso, ma espressamente non è uno strumento per un’individuazione sistematica dei pericoli. Per l’orario di lavoro stesso trova indicazioni nella guida Registrazione del tempo di lavoro.
Invece di un’attuazione individuale, un’azienda può scegliere una soluzione settoriale, per gruppi di aziende o modello approvata dalla CFSL. Queste mettono a disposizione strumenti per il sistema di sicurezza, garantiscono l’accesso a specialisti e offrono formazioni.
Passo dopo passo verso la valutazione dei pericoli
- Suddividere aree di lavoro e attività. Officina, magazzino, ufficio, servizio esterno; per ogni area le attività ricorrenti.
- Individuare i pericoli. Meccanici, elettrici, sostanze pericolose, incendio, rumore, clima, posture e sollevamento, carichi psichici: percorra le attività insieme ai collaboratori.
- Valutare il rischio. Stimi probabilità e gravità del danno, ad esempio su una scala da 1 a 5.
- Stabilire le misure. Nell’ordine sostituire, tecniche, organizzative, personali; con responsabili e scadenze.
- Valutare il rischio residuo. Stimi di nuovo il rischio dopo le misure e decida se è sostenibile. Se resta elevato, servono altre misure o il ricorso a uno specialista; fanno stato le prescrizioni e le regole riconosciute della tecnica (art. 3 cpv. 1 OPI).
- Attuare, informare, consultare. Istruire i collaboratori (art. 6 OPI) e consultarli prima delle decisioni (art. 6a OPI).
- Verificare. Controllare l’efficacia a intervalli adeguati e adeguare in caso di modifiche (art. 3 cpv. 2 e 3 OPI). La legge non indica una cadenza fissa; un ritmo annuale è una regola aziendale.
Esempio pratico: Muster Schreinerei AG
La Muster Schreinerei AG è un’azienda fittizia con 24 collaboratori, inclusi due lavoratori temporanei. Ha un’officina con sega circolare, pialla e una cabina di verniciatura a spruzzo e deposita 120 litri di vernici e solventi infiammabili. Si presentano così più pericoli particolari secondo l’allegato 1 (macchine, sostanze nocive, stoccaggio di oltre 100 litri di liquidi infiammabili). Poiché l’azienda ha 10 o più collaboratori, secondo il n. 3.1 della direttiva deve dimostrare le misure e l’organizzazione. Per questo aderisce a una soluzione settoriale e regola le competenze per scritto.
Insieme ai collaboratori e allo specialista della soluzione settoriale, il direttore valuta tre pericoli su una scala da 1 a 5 per probabilità ed entità:
| Pericolo | Prima | Misure | Dopo |
|---|---|---|---|
| Ferita da taglio alla sega circolare | 3 × 4 = 12 | Tecnica: cuffia di protezione e cuneo divisore; organizzativa: istruzione | 1 × 4 = 4 |
| Rumore alla pialla | 4 × 3 = 12 | Tecnica: insonorizzazione; organizzativa: zona rumorosa; personale: protezione dell’udito | 2 × 3 = 6 |
| Vapori di solventi durante la verniciatura | 3 × 3 = 9 | Sostituire: vernice all’acqua; tecnica: aspirazione; personale: protezione delle vie respiratorie | 1 × 3 = 3 |
Il rischio residuo è in ogni caso inferiore al rischio iniziale. Per le vernici l’azienda crea un elenco con le schede di dati di sicurezza e redige istruzioni operative. La prossima valutazione la pianifica per ottobre 2027, prima in caso di una nuova macchina.
Checklist
- Aree di lavoro e attività rilevate
- Pericoli individuati per ogni attività, anche carichi psichici e posture
- Verificato se esistono pericoli particolari secondo l’allegato 1 della direttiva 6508
- Dimensione dell’azienda determinata inclusi i lavoratori temporanei e conseguenza secondo il n. 3 chiarita
- Ricorso a specialisti o soluzione interaziendale stabilito e dimostrabile
- Rischio valutato, misure stabilite nell’ordine previsto, rischio residuo valutato
- Sostanze pericolose registrate con scheda di dati di sicurezza, istruzioni operative redatte
- Collaboratori istruiti e consultati
- Verifica pianificata, adeguata in caso di modifiche
La soluzione KMU | base
QMS | base raccoglie la sicurezza sul lavoro sotto Esercizio e prove › Sicurezza sul lavoro. Le indicazioni sono ausili di lavoro e non sostituiscono una valutazione da parte di specialisti della sicurezza sul lavoro.
1. Valutazione dei pericoli. Valuta i pericoli per area di lavoro e attività nel registro (Sistema di gestione › Registri, scheda «Pericoli», nell’area «Altro»). Registra categoria, probabilità ed entità del danno su una scala da 1 a 5, le misure di protezione nell’ordine Sostituire, Tecnica, Organizzativa e Dispositivi di protezione individuale nonché il rischio residuo. Il semaforo del rischio segue la matrice dei rischi del Suo SGQ; il rischio residuo non può essere superiore al rischio iniziale. Annota la data della prossima valutazione e vede la scadenza nell’elenco. Un promemoria automatico non esiste. Le misure le segue nell’area delle misure.
2. Organizzazione della sicurezza. Nella pagina panoramica registra la persona di contatto per la sicurezza sul lavoro, la soluzione scelta (soluzione settoriale, soluzione per gruppi di aziende, soluzione modello o soluzione individuale), l’ultima verifica e l’organizzazione in caso d’emergenza. Una checklist sul ricorso è uno strumento proprio di QMS | base: i punti spuntati indicano che il ricorso a specialisti va verificato. Non coincide con l’allegato 1 della direttiva 6508 e non decide sull’obbligo di ricorso.
3. Inventario delle sostanze pericolose. Gestisce le sostanze pericolose con scheda di dati di sicurezza, pittogrammi, codici H e P, luogo di deposito e verifica di sostituzione. Le schede obsolete vengono contrassegnate, l’inventario si può esportare in Excel. L’età da cui una scheda è considerata obsoleta è un’impostazione di QMS | base ed è regolabile.
4. Istruzioni operative. Crea istruzioni operative dai dati delle sostanze, le approva secondo il principio dei quattro occhi e le stampa in PDF. I collaboratori vedono la versione approvata; ogni versione approvata resta conservata invariata.
Se desidera provare di persona, guardi la demo o apra un conto di prova. Le condizioni attuali si trovano sotto Prezzi; in caso di domande aiuta la pagina di contatto.
Fonti
- Legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL; ArG, RS 822.11), art. 6, stato 1° settembre 2023: fedlex.admin.ch, consultata il 27.10.2026.
- Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF; UVG, RS 832.20), art. 82, stato 1° gennaio 2026: fedlex.admin.ch, consultata il 27.10.2026.
- Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI; VUV, RS 832.30), art. 1, 3–8, 11a–11b, stato 1° maggio 2018: fedlex.admin.ch, consultata il 27.10.2026.
- CFSL: Direttiva n. 6508 (direttiva MSSL), stato 23 ottobre 2025, premessa, n. 2, 3 e 5, allegati 1 e 4, consultata il 27.10.2026.
- ISO: ISO 45001:2018 (Edition 1) (in inglese), consultata il 27.10.2026.
- ISO 45001:2018 cap. 6.1.2, 8.1.2 e 8.1.3 sono citati solo in sostanza e con il numero di capitolo di questa edizione; il testo della norma non viene riprodotto.
Questa guida non sostituisce una consulenza legale o fiscale. Stato delle informazioni: 27.10.2026.
